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Notizia 08/01/2014

Le deleghe in assemblea: quali i limiti?


Tra le modifiche più importanti in ambito condominiale attuate dalla riforma n. 220 del 2012 ed entrata in vigore a giugno 2013, abbiamo quella relativa alle deleghe: la riforma, infatti, si è occupata di specificare i limiti posti alla rappresentanza in sede assembleare.

L’art 67 dd. aa., sebbene ribadisca in maniera palese che “ogni condomino può intervenire all’assemblea a mezzo di un rappresentante”, va a delineare la portata della norma. Se i condomini sono più di venti, infatti, il delegato non può rappresentare più di un quinto, sia in termini di teste che di millesimi, dei condomini.

Si tratta di una norma piuttosto restrittiva nel caso in cui un numero ristretto di condomini (uno o due) possegga unità immobiliari per un valore di oltre 1/5 dei millesimi. In tal caso, qualora non potessero partecipare alle assemblee, l’assise si troverebbe privata di una percentuale, in termini millesimali, alquanto consistente, e limitativa per conseguire una votazione per argomenti pregnanti.


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